Informativa sulla Gestione dei Reclami
Introduzione
Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 e successive integrazioni, si rende noto che, il contraente, l’assicurato, il beneficiario o il danneggiato, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, hanno facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all'Impresa di Assicurazioni.
La Compagnia deve fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento dell’agente, il termine può essere sospeso fino a 15 giorni per garantire il contraddittorio.
Reclami all'Intermediario
Sono di pertinenza dell’intermediario (Servizi Grandine SRL) i reclami relativi ai comportamenti disciplinati dall'art. 183 del Codice delle Assicurazioni Private (DECRETO LEGISLATIVO 209/2005), nonché quelli riguardanti l'operato dei propri dipendenti e collaboratori ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 02 agosto 2018.
Posta raccomandata:
SERVIZI GRANDINE S.R.L.
Via Vittoria Colonna 46, 20149 Milano
Email: info@servizigrandine.it
PEC: servizigrandine@pec.it
Reclami all'Impresa
Compagnia di assicurazione mandataria competente all'istruttoria:
SOCIETA’ SVIZZERA D’ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE SOC. COOP.
Sede Secondaria Italiana
Ufficio Reclami:
Via Vittoria Colonna 46, 20149 Milano
Email: reclami@assicurazionegrandine.it
PEC: assicurazionegrandine@pec.it
Come presentare il reclamo
Il reclamo dovrà necessariamente riportare:
- Dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, recapito postale, telefono, email/PEC)
- Indicazione dell’impresa di assicurazione competente
- Chiara e sintetica descrizione del motivo di lamentela corredata da ogni informazione utile alla comprensione di quanto segnalato (contribuiranno a una più chiara comprensione di quanto segnalato ad esempio il riferimento a: Nr. Polizza, numero e data dell’eventuale sinistro etc.)
- Copia del reclamo eventualmente già trasmesso all’impresa, dell’eventuale risposta ricevuta e di eventuali altri documenti utili alla trattazione del caso.
Esito insoddisfacente o mancanza di riscontro
In caso di esito insoddisfacente o assenza di riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, è possibile agire attraverso percorsi differenti:
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it
Sito web: www.ivass.it
Allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa o dall’intermediario. Presso il sito internet dell’Istituto è inoltre attivo uno SPORTELLO RECLAMI con informazioni sulla corretta presentazione dei reclami e sulla normativa di riferimento.
Risoluzione Alternativa
- Arbitro Assicurativo:
Purché vi sia stato un preventivo esperimento delle procedure di reclamo presso l’impresa assicurativa o l’intermediario coinvolto. Il ricorso può essere presentato solo da persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale (i cosiddetti “consumatori”), anche mediante un procuratore nominato o per il tramite di un’associazione di consumatori, accedendo al sito ufficiale dell’Arbitro Assicurativo:
www.arbitroassicurativo.org
e avvalendosi della procedura guidata, a fronte di un contributo di € 20,00 che sarà rimborsato al ricorrente in tutti i casi di accoglimento, anche parziale, del ricorso. L’Arbitro si pronuncia entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso, prorogabili per ulteriori 90 giorni per le controversie di maggiore complessità. - Mediazione:
per le controversie inerenti al contratto ovvero relative alla stipula di polizze Vita o Danni, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n.98 del 09 agosto 2013). - Negoziazione Assistita:
ai sensi dell’art. 3 del D.L. 12 settembre del 2014 n. 132, convertito in legge il 10 novembre 2014 n.162, per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a €50.000.
Resta ferma la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento obbligatorio di mediazione.
Tutti i dati forniti per il reclamo sono trattati per esclusivo uso interno nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).